Ma perché l’Italia ha tutta questa reticenza su questa cosa? Lo chiedo seriamente. Per me :Perchè abbiamo uno dei centro destra più retrogradi d’Europa, perchè abbiamo delle forze dell’ordine altrettanto retrograde, non qualificate e impreparate.

Le critiche alla legge sul reato di tortura. Come è stata cambiata la prima versione della legge presentata quattro anni fa dal deputato del PD Luigi Manconi, e perché il risultato finale ha lasciato molti insoddisfatti.

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Il testo originale
Il disegno di legge sul reato di tortura era stato presentato da Luigi Manconi nel marzo 2013, era composto da quattro articoli, introduceva il reato di tortura e lo rendeva punibile con la reclusione da 4 a 10 anni. Il primo articolo, il più importante, diceva:

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Il nuovo testo
Il testo approvato ieri, al’articolo 1, dice:

Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

L’italia, che dopo la guerra ha mantenuto una preoccupante continuità col regime fascista negli apparati di controllo della pubblica sicurezza, e’ sempre stata refrattaria a qualsiasi legge che introducesse controlli e limitazioni sull’operato delle forze dell’ordine. Se davvero si pensava che il testo sarebbe passato con quelle disposizioni, Luigi Manconi non ha capito nulla della maggioranza parlamentare in cui si trovava e della mentalità generale degli italiani, molti dei quali le maniere forti le auspicano, o comunque, se e quando avvengono contro particolari categorie di persone, non le disapprovano certo. L’Italia è così, è dannoso illudersi che sia la Norvegia.

Un piccolo appunto:
«Il problema è che il reato di tortura […] dovrebbe servire a punire specificamente i casi di abuso di potere e non qualsiasi tipo di comportamento violento tra privati cittadini (comportamenti simili da parte di privati cittadini erano già punibili da altri articoli del
codice penale)
».

Tutte le condotte previste dal reato di tortura, sia attuate da pubblici ufficiali, sia da privati, sono già punite dal codice penale, in genere con pene un po’ meno gravi (ma non tanto da assicurare la condizionale ai rei). È un reato-doppione.
Il difficile è dimostrare che atti inumani e degradanti contro fermati siano avvenuti, e individuare esattamente gli agenti responsabili, non certo trovare la disposizione del codice penale che si adatta al caso.

Il reato si configura:
a) se vengono adottate violenze e minacce: al plurale, quindi almeno due; o in un caso limite, almeno una violenza accompagnata da una minaccia; una violenza semplice non basta, né ovviamente basta una minaccia isolata;
b) oppure se si agisce con crudeltà, anche una volta sola.
Il concetto è in pratica ribadito con altre parole nell’ultima parte del comma, sussiste il reato:
a) se sono state attuate più condotte (plurale);
b) oppure se la singola condotta consiste in un trattamento inumano e degradante (singolare).

c)”Nel nuovo testo la possibilità che il reato sia commesso da pubblici ufficiali è inserita al secondo comma ed è soltanto un’aggravante del reato”

E sarebbe un difetto il fatto che si applica a più persone?

 

Ma perché l’Italia ha tutta questa reticenza su questa cosa? Lo chiedo seriamente. Per me :Perchè abbiamo uno dei centro destra più retrogradi d’Europa, perchè abbiamo delle forze dell’ordine altrettanto retrograde, non qualificate e impreparate.ultima modifica: 2017-07-07T11:46:02+02:00da bezzifer
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